(Dott.ssa Chiara Pasqui –Studio Legale Vossi)
Con decisione n. 133/CSA/2021-2022, la Corte sportiva d’Appello Nazionale-Sezione I, ha reso nota la motivazione circa il reclamo proposto dalla Società Hellas Verona in data 03.12.2021 nel procedimento n. 121/CSA/2021-2022, relativo la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. 94 del 01.12.2021. Nel respingere il gravame infondato, la Corte in particolare ha ritenuto provata l’effettiva incidenza sullo svolgimento dell’evento sportivo dei cori dei tifosi dell’Hellas Verona durante l’incontro con il Cagliari, anche in ragione del significativo numero di tifosi coinvolti-circa 4.000 che risultavano aver intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. In punto di circostanze esimenti, di cui all’art. 29 CGS, la Corte ha valutato come non applicabili al caso di specie, in virtù del più volte ribadito principio secondo cui << l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa di autenticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto con le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tail fine adottati dalle società, si rivelino proporzionati idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori>>. (Cfr. Corte sport. app., Sez. I dec. n. 071 del 17 novembre 2021; ancora, Corte sport. App., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021).
D.LGS. 231/2001 e CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC
Il D. Lgs. 231 del 8 giugno 2001 ha introdotto l’istituto e la figura del Modello organizzativo (c.d. Modello 231) che, qualora correttamente elaborato, adottato e aggiornato, rappresenta lo strumento per esimere una società dalla propria responsabilità amministrativa dipendente da reato. Per l’ordinamento sportivo FIGC, in punto di esenzione e/o mitigazione della responsabilità delle società sportive per le condotte dei propri sostenitori non è di per sé sufficiente l’attuazione del Modello 231. IL CGS prevede che la società potranno ritenersi esenti da simili responsabilità al verificarsi congiuntamente di tre delle condizioni previste dall’art. 29 CGS. E quindi: a)di aver adottato ed attuato, prima del verificarsi dei fatti, modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificati; b) di aver cooperato concretamente con le Forze dell’ordine ed altre Autorità competenti sia per l’adozione di misure atte a prevenire fatti violenti o discriminatori, sia per identificare i propri sostenitori responsabili di dette violazioni; c) di aver rimosso nell’immediato, emblemi, scritte, simboli e quanto altro rimandi a manifestazioni di violenza o di discriminazione. Concorrono a sollevare la società da qualsivoglia responsabilità anche gli altri sostenitori che, nel corso della medesima competizione sportiva, concorrano a dissociarsi da predetti comportamenti, osservando una condotta in linea coi principi di correttezza sportiva.La responsabilità della società è, invece, attenuata se la stessa riesce a provare la sussistenza di almeno una delle suddette circostanze esimenti.
Per la lettura del provvedimento digita quì www.figc.it/media/155212/sez-i-decisione-n-133-csa-del-30-dicembre-2021.pdf
(Foto da Calcio Hellas)