Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC– dopo aver prescritto che i tesserati delle società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, sono tenuti a comunicare l’indirizzo pec della società per la quale si tesserano – prevede all’art. 53 comma 5, lett. a), le seguenti modalità alternative di comunicazione alle persone fisiche:
1) all’indirizzo pec del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all’atto del tesseramento; in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 CGS;
2) all’indirizzo pec della società dell’ultimo tesseramento, qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento; anche in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 CGS;
3) all’indirizzo pec formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento.
Tuttavia, prendendo spunto dalle vicende disciplinari esaminate dalle due Sentenze della CFA a Sez. Unite sopra richiamate , la norma in questione ad oggi , nell’ipotesi in cui il destinatario della comunicazione non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento e la ex società ometta di notiziare quest’ultimo della ricezione di tale documento, oltre prevedere una sanzione per l’ inadempimento, nulla dispone circa le iniziative che debbono essere adottate affinché sia garantito il pieno contraddittorio con l’ex tesserato .
Nei casi oggetto dei giudizi in questione, la CFA a Sez. Unite ha richiamano -nella parte motiva- il “principio della scissione oggettiva” degli effetti della comunicazione/notificazione per il mittente e per il destinatario: come disciplinato dall’ art 149 co 3 cpc– V.si C.Cost. 477/2002- . Sanando, così, l’operato della Procura federale che diligentemente aveva provveduto alla notificazione della comunicazione nel rispetto dell’art. 53 CGS, ed accogliendo l’istanza di rimessione nei termini formulata da quest’ultima a mezzo del reclamo.
Prendendo spunto dall’indirizzo nomofilattico dato dalla Corte, appare quindi necessario ed urgente un intervento del Legislatore federale affinché la procedura di comunicazione degli atti di cui all’art. 53 comma 5, lett. a) n.2, in ipotesi di mancato riscontro della attivazione della società, preveda espressamente, ai fini del suo perfezionamento nei confronti del destinatario, l’utilizzo di tutti quei strumenti impiegati e regolamentati (ad esempio, mezzo del servizio postale) pure nell’ambito dall’Ordinamento statale: così da garantire a quest’ultimo la legale conoscenza dell’atto ed il proprio Diritto di Difesa.
Per la lettura dei provvedimenti cliccare qui:
https://www.figc.it/media/157314/sez-unite-decisione-n-0066-cfa-del-21-febbraio-2022.pdf
https://www.figc.it/media/157315/sez-unite-decisione-n-0067-cfa-del-21-febbraio-2022.pdf