Diritto Penale Societario

DiAvv. Pierluigi Vossi

Ambito applicativo dell’illecito sportivo: prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione.

“Cash Pooling” del debito tributario e la mancata concessione della Licenza Nazionale: il caso  della S.S. Sambenedettese S.r.l. . Illecito sportivo degli Amministratori. (Dott. Andrea Savoretti- Sudio Legale Vossi)

Con decisione n. 53 del 3 gennaio 2022 la Corte Federale d’Appello Figc ha confermato il provvedimento n.0057/TFNSD-2021-2022 del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare con cui anzi tempo veniva accolto il deferimento operato dalla Procura Fedarele in odio agli  Amministratori, attuali e passati, della A.S. Sambenedettese S.r.l..

Deferimento relativo alla “…inosservanza degli artt.4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali, relativi alla precedente società fallita, a mezzo di compensazione ex. art.17 del D.Lgs 241/97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, ponendo in essere una condotta non rituale in ordine alla estinzione dei debiti contributivi.”

Nella motivazione la CFA ha ribadito il principio per il quale la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi  dall’art. 4, comma 2, CGS, -con i riferimento agli obblighi di lealtà, correttezza e probità,- impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite tipico del sistema penale ordinario.

L’individuazione dell’illecito sportivo è rimessa, quiondi, al prudente apprezzamento degli Organi di giustizia sportiva FIGC, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale sopra richiamata che impone obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione. La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo e quindi caratterizzata dalla prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica.

IL CASO

L’accordo di Cash Pooling consiste nell’accentrare, in capo a un unico soggetto giuridico, la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire al meglio la tesoreria aziendale con riguardo ai rapporti in essere tra le società aderenti allo stesso e gli istituti di credito. Esso consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso, appunto, una gestione unitaria. Tale istituto, infatti, permette di compensare i saldi attivi di conto corrente di alcune società con i saldi negativi di altre, realizzando un risparmio di interessi passivi e ottenendo il risultato indiretto di finanziare le società che presentano una posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito. Le società interessate sono tenute a deliberare il contenuto dell’accordo di cash pooling nei rispettivi consigli di amministrazione, definendo, in particolare, l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili. Successivamente, tali clausole vengono formalizzate in un contratto di conto corrente intersocietario (in forma di scrittura privata). Quest’ultimo riguarda le società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria. In particolare, attraverso tale accordo, le società conferiscono mandato alla società capogruppo (Pooler o Pool Leader) per la gestione della tesoreria; la società Pooler stipula un contratto con un istituto di credito, in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente (Pool Account) cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società; la società Pooler stipula con le società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario, al fine di legittimare le singole posizioni di debito e credito conseguenti al trasferimento dei soldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del Pool.

Tale istituto, per quanto concerne, invece, gli aspetti fiscali, rileva: ai fini delle imposte sul reddito delle società (IRES); per il trattamento fiscale degli interessi attivi e passivi per le singole società che aderiscono all’accordo; per il trattamento fiscale delle commissioni riconosciute al Pooler.

Nel caso in specie la L’A.S. Sambenedettese ha più volte rivendicato la circostanza per cui la compensazione non è un metodo di pagamento vietato dal Sistema delle Licenze Nazionali e che il Cash Pooling è un istituto notoriamente ammesso nell’ordinamento (nel novero dei contratti atipici).

Da un analisi più approfondita della vicenda, tuttavia, appare del tutto legittima la determinazione assunta dalla Covisoc.

L’operazione raffigurata e proposta dalla A.S. Sambenedettese  ha visto coinvolti una pluralità di soggetti: oltre a quest’ultima, la “Garigliano Immobiliare S.r.l.” (socia della prima), la “G StylesS.r.l.” e la “Villagio Globale S.r.l.” In tale contesto A.S. Sambenedettese S.r.l. debitrice nei confronti dell’erario; la Garigliano S.r.l., socia della prima, delegata di acquistare da terzi soggetti, la G Styler e Villagio Globale S.r.l., il credito di imposta che, questi ultimi, a loro volta, vantavano nei confronti dello Stato.

In tale contesto, la Garigliano S.r.L. provvedeva a trasferire il credito di imposta alla A.S. Sambenedettese, che, a sua volta, compensava il debito pregresso nei confronti dello Stato.

Come verificato da Covisoc questa operazione, funzionale a permettere il rilascio della Licenza Nazionale e quindi ottemperare ai criteri di ammissione al Campionato di Lega Pro 2021-2022 ha rilevato il compimento di diverse violazioni della normativa vigente in materia. L’organo di controllo FIGC riscontrava, innanzi tutto, come l’INPS – fornendo un’interpretazione, concorde con quella dell’Agenzia delle Entrate- aveva chiarito (su apposito quesito) che  il debito oggetto di accollo non può essere estinto in compensazione con crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. Tale divieto è stato  introdotto dalla legge n.157/2019. Quest’ultima prevede che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento, escludendo l’utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante. A ciò si aggiunga  che affinché una cessione di credito IVA produca effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, occorre che il cedente notifichi la cessione all’Amministrazione centrale ovvero all’Ente, Ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento: e ciò risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata. Requisiti che, nella fattispecie in questione, non ricorrono, comportando, di conseguenza, l’impossibilità di considerare i predetti accordi di “Cash pooling tributario” come forme efficaci di cessione e di pagamento (Cassazione civile sez.trib., 7/11/2018, n.28390). Addirittura, i suddetti accordi non appaiono riconducibili, nemmeno, alla effettiva fattispecie del “cash pooling.” Nei contratti utilizzati dalla A.S. Sambenedettese S.r.l. si assiste, piuttosto, a una sorta di stanza di compensazione di debiti e crediti tributari appartenenti a soggetti terzi rispetto ai contraenti, con l’effetto di determinare un elevato rischio elusivo dei limiti imposti dalla normativa proprio riguardante l’accollo e la cessione di debiti e crediti previdenziali e tributari. Pertanto, si tratta di accordi privi di una effettiva ragione economica diversa dalla mera circolazione della compensazione stessa, non rientranti nel novero dei contratti atipici ex art.1322 c.c. Nella fattispecie in questione, pertanto, prevale la mera circolazione tra soggetti terzi della compensazione contributiva e tributaria in sé considerata, che, però, non può definirsi una ragione economica meritevole di tutela. Il provvedimento della Corte d’Appello federale FIGC è consultabile clicando all’indirizzo https://www.figc.it/media/155300/sez-unite-decisione-n-0053-cfa-del-3-gennaio-2022.pdf

 

DiAvv. Pierluigi Vossi

L’illecito Sportivo. Tra lealtà, correttezza e probità nella condotta dello sportivo ed il ragionevole dubbio ex art 533 co.1 c.p.p.

CORTE FEDERALE D’APPELLO FIGC-SEZ. I – DECISIONE N. 0063 CFA del 28 gennaio 2022

Con la pubblicazione della  motivazione del 28.01.2022 la sez. I della  Corte Federale D’Appello FIGC ha ulteriormente precisato l’entità dello standard probatorio dell’illecito sportivo: già evidenziato nella pronunzia della stessa CFA a Sezioni Unite nel provvedimento n. 12/CFA/2021-2022, ribadendo che:

  1. il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia a sotto il profilo processuale;
  2. quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva
  3. circa al profilo processuale poi, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere” superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio” .

per la lettura del provvedimento Vai su https://www.figc.it/media/155955/sez-i-decisione-n-0063-cfa-del-28-gennaio-2022.pdf

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