L’ART. 63 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: I “FATTI DECISIVI” PER LA REVOCAZIONE E I “FATTI INCONCILIABILI” PER LA REVISIONE DELLE PRONUNCE ENDOFEDERALI DEFINITIVE
I casi Juventus e Viareggio/Trestina: quando gli atti di indagine penale fanno ingresso nel procedimento sportivo
di Avv. Chiara Lupattelli (Studio Legale Vossi)
L’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. disciplina i due rimedi endofederali per l’impugnazione delle pronunce emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva già divenute definitive e, dunque, non più soggette ad impugnazione “ordinaria”: la revocazione e la revisione.
La possibilità di presentare ricorso per revocazione o per revisione è limitata ai casi tassativamente individuati dal citato art. 63 e, in particolare:
– “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per REVOCAZIONE (…), entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”;
– “Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la REVISIONE innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio”.
I due rimedi di cui si tratta, a fronte di taluni elementi caratteristici comuni (l’impugnazione è presentata tramite ricorso innanzi alla Corte Federale di Appello; entrambi i procedimenti presentano la medesima struttura, suddivisa in un primo momento, del c.d. vaglio di AMMISSIBILITÀ – verifica della sussistenza dei presupposti per l’esperibilità dello specifico rimedio, come elencati dall’art. 63 C.G.S. – e in un secondo momento, del c.d. vaglio di RESCINDIBILITÀ – verifica della possibilità di sostituire la pronuncia oggetto di impugnazione con una nuova pronuncia, contenente nuove statuizioni giuridiche), presentano pure importanti differenze (i presupposti di ammissibilità dei due rimedi sono diversi; mentre il ricorso per revocazione deve essere proposto entro un termine preciso – trenta giorni – dalla scoperta del fatto / rinvenimento dei documenti, il ricorso per revisione non è soggetto ad alcun termine; il ricorso per revisione è ammesso nel solo caso in cui la sentenza da impugnare sia una sentenza di condanna, laddove tale limitazione non è invece prevista in caso di ricorso per revocazione).
In ogni caso, all’esito del giudizio per revocazione / revisione innanzi alla Corte Federale di Appello, l’unico rimedio ulteriormente esperibile, nell’ambito della Giustizia Sportiva, è il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.
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Nel suesposto inquadramento normativo si inseriscono due recenti pronunce della Corte Federale di Appello e del Collegio di Garanzia dello Sport che hanno deciso, rispettivamente, su due specifiche istanze di revocazione e revisione.
– LA REVOCAZIONE EX ART. 63, C. 1 LETT. D) C.G.S.: “I FATTI NUOVI” NEL CASO JUVENTUS –
La recente Decisione/0063/CFA-2022-2023, depositata in data 30.01.2023, è intervenuta all’esito di un giudizio introdotto dalla Procura Federale F.I.G.C. per la revocazione parziale della Decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022; revocazione invocata in forza del disposto dell’art. 63, c. 1 lett. d), che recita: “le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione (…), entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: (…) d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.
Nel caso specifico – avente ad oggetto la nota vicenda delle presunte irregolarità fiscali attribuite a diversi soggetti gravitanti intorno alla Società Juventus Football Club S.p.A. – la Procura Federale ha ritenuto che le sopravvenute risultanze di indagine provenienti, soprattutto, da una folta attività di intercettazione condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, abbiano disvelato fatti decisivi sconosciuti all’epoca delle pronunce di merito che avevano, a suo tempo, condotto gli Organi di Giustizia Sportiva a ritenere assente qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo ai soggetti deferiti: fatti alla luce dei quali la Procura ha chiesto – e ottenuto – la parziale revocazione della decisione della Corte Federale di Appello di proscioglimento dei deferiti, con conseguente condanna degli stessi a diverse sanzioni disciplinari.
La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, nella pronuncia del 30 gennaio scorso, ha ritenuto che tale decisivo fatto nuovo si identificherebbe con “l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, l’esistenza di un sistema fraudolento in partenza (quantomeno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata” (cfr. pag. 21 Decisione in esame). Nuovo quadro fattuale, questo, che si ricaverebbe proprio dal contenuto delle intercettazioni e dall’ulteriore documentazione pervenuta su comunicazione della Procura della Repubblica di Torino.
– LA REVISIONE EX ART. 63, C. 4, LETT. B) C.G.S.: I “FATTI INCONCILIABILI” NEL CASO VIAREGGIO/TRESTINA –
Con Decisione n. 2 Anno 2023, depositata in data 16.01.2023, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI ha accolto il ricorso per revisione proposto dal Sig. Antonio Aiello avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 93/TFN-SD 2020/2021 (poi confermata dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite e dal Collegio di Garanzia dello Sport CONI a Sezioni Unite), con la quale l’Allenatore era stato condannato alla sanzione disciplinare della squalifica per anni 4 per l’illecito sportivo p. e p. dall’art. 30, commi 1 e 2 C.G.S., con l’incolpazione di aver concordato il risultato della gara del 03.03.2019 con l’avversario Club del Trestina. Con l’accoglimento del ricorso, il Collegio di Garanzia non solo ha accolto l’istanza di revisione, ma ha pure revocato l’intera sanzione disciplinare inflitta al ricorrente.
La domanda di revisione del Sig. Aiello si fondava sul disposto dell’art 63, c.4 C.G.S. a mente del quale “nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui (…) b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. In particolare, il Tecnico – assolto “per non aver commesso il fatto” nel parallelo procedimento penale in cui era imputato per il reato di frode sportiva (art. 1, c. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) con la medesima accusa di aver partecipato alla combine per la gara del 03.03.2019 – ha fatto valere l’inconciliabilità tra la ricostruzione storico-fattuale che ha condotto il Giudice Penale ad assolverlo e quella alla base del giudizio endofederale.
Pure in tale procedimento, il ricorrente ha insistito sulla portata determinante del contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle quali – come in effetti giudicato dal Tribunale di Lucca – emergeva una narrazione dei fatti totalmente diversa da quella che aveva formato oggetto della pronuncia sportiva: e che aveva portato – quest’ultima – alla condanna del Sig. Aiello alla sanzione della squalifica per n. 4 anni.
In prima battuta, la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite dichiarava l’inammissibilità del ricorso, per avere l’istante identificato l’inconciliabilità con la diversa valutazione giuridica attribuita ai medesimi fatti dai due diversi Giudici. Tale pronuncia, oggetto di ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, era totalmente ribaltata.
In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nell’accogliere le doglianze dell’Allenatore Antonio Aiello, ha ribadito che l’inconciliabilità dei fatti, fondante la necessità di un giudizio di revisione ex art. 63, c. 4 lett. b) C.G.S., si ha quando sussista una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le due diverse pronunce si fondano: a nulla rilevando, sul punto, l’eventuale contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate tra le due Autorità, Sportiva e Ordinaria. Inconciliabilità che, in tal senso, a giudizio del Giudice di legittimità Sportivo, sussiste nel caso dell’ex allenatore del Viareggio.
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Dalla breve esegesi qui offerta si ricava che in caso di intercettazioni ed altra attività di indagine penale confluita agli atti del procedimento sportivo, la semplice esistenza di tale ulteriore materiale probatorio non vale – per se stessa – a fondare il giudizio di revocazione / revisione: dovendo, piuttosto, verificarsi l’ulteriore circostanza per cui l’esame di tali eventuali ulteriori risultanze riveli un FATTO STORICO nuovo / diverso da quello posto alla base della decisione che si intende sostituire.
Pure di tali aspetti, dunque, ci aspettiamo tratterà il – più che probabile – prossimo giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI sulla vicenda che ha visto coinvolto il Club della Juventus: Collegio che, con ogni probabilità, investito della decisione dei ricorsi avanzati dai deferiti destinatari delle sanzioni di cui alla Decisione/0063/CFA-2022-2023.
Di seguito i provvedimento sopra citati per esteso.