CORTE FEDERALE D’APPELLO FIGC-SEZ. I – DECISIONE N. 0063 CFA del 28 gennaio 2022
Con la pubblicazione della motivazione del 28.01.2022 la sez. I della Corte Federale D’Appello FIGC ha ulteriormente precisato l’entità dello standard probatorio dell’illecito sportivo: già evidenziato nella pronunzia della stessa CFA a Sezioni Unite nel provvedimento n. 12/CFA/2021-2022, ribadendo che:
- il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia a sotto il profilo processuale;
- quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva
- circa al profilo processuale poi, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere” superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio” .
per la lettura del provvedimento Vai su https://www.figc.it/media/155955/sez-i-decisione-n-0063-cfa-del-28-gennaio-2022.pdf