Sistema Licenze Nazionali 2021/2022

DiAvv. Pierluigi Vossi

Sistema Licenze Nazionali 2021/2022

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Le società, per partecipare al Campionato di calcio di Serie B stagione sportiva 2021/2022, devono ottenere la Licenza Nazionale ed a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I): Criteri Legali ed Economico-finanziari

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2019, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2021, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale, di cui alla circolare FIFA n. 1709 del 13 febbraio 2020, lettera a), dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre  2020, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’ art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2021/2022, sono esonerate dagli adempimenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L’inosservanza del termine del 31 maggio 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”);

8) depositare presso la Co.Vi.So.C. il prospetto contenente l’indicatore di Patrimonializzazione (P/A), di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo IX, delle NOIF, determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico.

Ai fini della determinazione del numeratore, non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020. Tale perdita deve essere distintamente indicata nelle note esplicative della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021.

In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 16 giugno 2021.

L’inosservanza del medesimo termine del 31 maggio 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2021/2022.

B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 28 giugno 2021, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

C) Le società devono, entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla F.I.G.C.;

2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.

3) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

4) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., diversi da quelli del precedente punto 3), depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2020, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2021/2022, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 5), lettere a), b), c) e d) salvo che, a seguito di decisioni dei competenti organi internazionali, intervenute entro il termine del 31 maggio 2021, risultino debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021;

6) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, intervenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punto 3), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punto 3), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punto 3), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, ove non sia stata depositata in precedenza.

Le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2021/2022, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 6), lettere a), b), c) e d) salvo che, a seguito di decisioni dei competenti organi internazionali, intervenute entro il termine del 31 maggio 2021, risultino debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021;

7) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

8) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

9) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

10) assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

11) assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore, delle ritenute Irpef, relative acompensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

12) assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 10): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto.

In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

13) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

14) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 28 febbraio 2021. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

15) assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2017 e 2018, nonché al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, il pagamento delle rate scadute al 28 febbraio 2021, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.

16) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2020, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2020 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);

18) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 16), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 16), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 17), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 17), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

22) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui alla precedente lettera A), punto 7), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

23) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui alla precedente lettera A), punto 7), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

24) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto ripianamento della eventuale carenza patrimoniale ai fini del raggiungimento della misura minima dell’indicatore di Patrimonializzazione, di cui alla precedente lettera A), punto 8) mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) versamenti in conto copertura perdite;

c) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

e) utilizzo del saldo attivo finanziario al 28 giugno 2021, IVA esclusa, derivante dalle operazioni correlate ai trasferimenti dei calciatori in ambito nazionale, per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti e la cui contabilizzazione non sia stata rilevata nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 di cui alla precedente lettera A), punto 7). Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi alla Lega di competenza entro il termine del 28 giugno 2021. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, in ambito nazionale, fino al termine della stagione sportiva 2021/2022; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento dell’indicatore di Patrimonializzazione una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza, alla data del 28 giugno 2021, tra le operazioni attive e quelle passive;

f) utilizzo di crediti certi, liquidi ed esigibili al 28 giugno 2021 derivanti da forme di mutualità destinate alle società, a condizione che la contabilizzazione di tali crediti non sia stata rilevata nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui alla precedente lettera A), punto 7).

D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera C) effettuati successivamente al termine perentorio del 28 giugno 2021, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

E) L’inosservanza del termine perentorio del 28 giugno 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A) e C) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2021/2022.

II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 5 luglio 2021, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il rispetto del termine perentorio del 28 giugno 2021, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022, di cui al paragrafo I, lettera C), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo I), lettera C), punto 2);

3) il rispetto del termine perentorio del 28 giugno 2021, per il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., di cui al paragrafo I, lettera C), punti 3) e 4);

4) il rispetto del termine perentorio del 28 giugno 2021, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera C), punto 13);

5) il saldo finanziario attivo al 28 giugno 2021, ai fini del ripianamento della eventuale carenza patrimoniale, di cui al paragrafo I), lettera C), punto 24), sub e);

6) l’ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili al 28 giugno 2021, ai fini del ripianamento della eventuale carenza patrimoniale, di cui al paragrafo I), lettera C), punto 24), sub f).

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 2 agosto 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2021, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2021, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2021, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO),Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2021, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2021/2022.

B) Le società devono, entro il termine del 16 settembre 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2021 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2021 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.

In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

2) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2021, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.

In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

3) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2021 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2021, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto.

In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

4) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2021, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2021/2022.

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il termine del 30 settembre 2021, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l’assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2021.

*****

La documentazione di cui al presente Titolo I) deve essere depositata presso la Co.Vi.So.C. anche mediante posta elettronica certificata.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

A) Le società devono, entro il termine del 21 giugno 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2021/2022 oper tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2021/2022;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2021/2022;

4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2021/2022 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 5 luglio 2021, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 5 luglio 2021,certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2020/2021, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie B la certificazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2020/2021.

L’inosservanza del termine del 21 giugno 2021, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 28 giugno 2021, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, anche per gli impianti in deroga, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nel territorio nazionale.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto che si intende utilizzare;

b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2021/2022 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

c) licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2021/2022;

d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2021/2022;

e) certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto per il suddetto impianto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2020/2021, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2021/2022 sia nel corso della stagione sportiva 2021/2022, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempochiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3) nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il temine dell’1 ottobre 2021, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, la Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, entro il termine dell’1 ottobre 2021, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza entro il termine dell’1 febbraio 2022.

La Lega Nazionale Professionisti Serie Bdovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 18 febbraio 2022, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.

L’inosservanza del termine dell’1 febbraio 2022, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio “B” punto 16. Capienza e requisiti dello stadio di cui all’allegato sub A), relativo alle società neopromosse al termine del Campionato di Serie C 2020/2021, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 100.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri “B” di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

E) L’inosservanza del termine perentorio del 28 giugno 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2021/2022.

*****

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche mediante posta elettronica certificata.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

A) Le società devono, entro il termine del 24 giugno 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

a) l’impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;

b) l’impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17, Nazionali Under 16 e Nazionali Under 15;

c) l’impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2021/2022. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l’impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17 e Campionato Nazionale Under 16), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2021/2022 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l’impegno a tesserare entro il termine dell’1 febbraio 2022, almeno 30 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile.

L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

– la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 30 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini;

– la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 30 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

– la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15;

– la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

– la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 17;

– la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 17. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 17. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

h) l’impegno a promuovere e sostenere l’istruzione dei giovani calciatori;

i) l’impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

l) l’impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega Nazionale Professionisti Serie B;

m) l’impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

n) l’impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

o) l’impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

p) l’impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), g), l), m), n), o), p), q) e r), sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla F.I.G.C. o dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi, il legale rappresentante della società potrà delegare altro soggetto che operi nell’ambito di competenza della figura dell’assente.

L’inosservanza del termine del 24 giugno 2021, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.

2) Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

a.1) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra;

a.2) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un “allenatore in seconda” della prima squadra;

a.3) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra;

b) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;

c) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;

d) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;

e.1) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, la scheda informativa riguardante il Delegato per la gestione dell’evento, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

e.2) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, la scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la gestione dell’evento, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

Il Delegato e il Vice Delegato per la gestione dell’evento non potranno ricoprire gli altri incarichi, all’interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

f) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, la scheda informativa riguardante gli Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;

g) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021,la scheda informativa riguardante uno o più Supporter Liaison Officer (SLO), con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Supporter Liaison Officer (SLO) non potrà ricoprire gli altri incarichi, all’interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

h) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera;

i) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

l) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

m) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;

n) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all’Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing;

p) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021,la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: almeno Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; direttore sportivo che abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni nell’ambito del settore giovanile di una società professionistica; responsabile del settore giovanile che abbia maturato un’esperienza di almeno due anni in questo ruolo presso una società professionistica; “responsabile di settore giovanile” abilitato dal Settore Tecnico a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come tecnico di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale;

q) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021,la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021,la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, l’organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);

t) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 ottobre 2021, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile;

-organizzazione del settore giovanile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc…);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l’allenamento e gli incontri, ecc…);

-risorse finanziarie investite;

-programma di formazione sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17);

u)per le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2021/2022, nel caso in cui permangano nelle cariche di cui alle lettere m), n), o), p), q) i medesimi soggetti che le ricoprivano alla data del rilascio della suddetta Licenza, le società, in alternativa alle prescrizioni di cui alle predette lettere, devono depositare sempre entro il termine del 24 giugno 2021, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’impegno a depositare entro il successivo termine del 15 settembre 2021 dichiarazione a firma del legale rappresentante della società che confermi il permanere dei requisiti in capo a tali figure.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r).

L’inosservanza del termine del 24 giugno 2021 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e u) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2021/2022; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), f), i), l), t) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), m), n), o), p), q), r), s) e u) con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all’allegato sub C).

B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 28 giugno 2021, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.

C) L’inosservanza del termine perentorio del 28 giugno 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2021/2022.

Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure sportive-organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, uno o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

Fermo quanto previsto dall’art. 66 delle NOIF,qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L’inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

*****

La documentazione di cui al presente Titolo III) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche mediante posta elettronica certificata.

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro l’8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2021/2022 possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti richiamati ai precedenti Titoli I), II), e III), il cui termine perentorio è fissato al 28 giugno 2021.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del 13 luglio 2021, ore 19:00.

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il 14 luglio 2021, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 15 luglio 2021.

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1658 del 25 febbraio 2020, del Consiglio Nazionale del CONI.

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